CIRC._DIR_40-2023-2024_VIGILANZA_ADEMPIMENTO_OBBLIGO_SCOLASTICO_signed
Circ.Dir.n.40/2023-2024
Ai genitori
Agli alunni
di Scuola primaria
e Scuola secondaria di primo grado
dell’I.C.
Al personale docente e ATA
Ai Sindaci dei comuni competenti
Al sito web
Agli ATTI
Oggetto: Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione ai sensi del novellato articolo 114 del Testo Unico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 12 del Decreto-legge 15 settembre 2023 n.123, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023, con cui è stata recentemente introdotta una significativa modifica dell’articolo 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 297/94)
VISTA la Nota m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0004685.24-01-2024 e i relativi allegati emanata in data 24 gennaio 2024 dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
PRESO ATTO che l’articolo 12 del DL 123/2023 prevede specifiche norme relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, che impattano in modo significativo sulle procedure di cui all’oggetto con particolare riferimento sia alla mancata iscrizione dei minori obbligati (evasione scolastica) sia alla mancata o discontinua frequenza (elusione scolastica);
PRESO ATTO che l’introduzione dell’articolo 570 ter del Codice penale prevede l’inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo; a tal proposito, si segnala che la fattispecie di reato viene trasformata da contravvenzione in delitto e che l’ambito di applicazione viene esteso all’intero decennio di istruzione obbligatoria;
DISPONE
per le motivazioni richiamate in premessa,
1. i docenti di classe avranno cura di operare un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni iscritti in obbligo di istruzione sin dall’inizio dell’anno scolastico e individuando “tempestivamente come inadempienti gli allievi che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi”;
2. i docenti di classe segnaleranno tempestivamente la mancata o discontinua frequenza degli alunni iscritti, mediante apposita modulistica predisposta dall’istituzione scolastica, all’Ufficio di dirigenza per gli adempimenti di merito.
Ai sensi dell’art.114 c.4 D.lgs. 297/94, all’individuazione farà tempestivamente seguito apposita comunicazione del dirigente scolastico agli esercenti la responsabilità genitoriale con modalità definite nell’ambito dei Regolamenti di Istituto.
Si richiama in particolare l’attenzione dei genitori su quanto previsto dal novellato del comma 4 articolo 114:
“Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.
In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.”
Qualora, a seguito dell’ammonimento del Sindaco, entro sette giorni l’alunno non riprenda la regolare frequenza, tale circostanza sarà segnalata al Sindaco, il quale procederà ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale, al fine di consentire l’applicazione del novellato articolo 570 ter del codice penale.
A conferma di quanto indicato nella nota AOODRCA 37634 del 5.10.2022, come da richiesta delle Procure presso il Tribunale per i minorenni, per gli aspetti civilistici connessi alla tutela dei minori, la segnalazione di inadempienza all’obbligo di frequenza o iscrizione andrà trasmessa anche alle predette Procure.
Come è noto, la Procura ordinaria ha la competenza esclusiva sull’esercizio dell’azione penale, secondo le modalità previste dall’ articolo 570 ter del codice penale, mentre la Procura presso il Tribunale per i minori svolge importanti compiti di tutela in ambito civilistico, con interventi mirati a prevenire che situazioni di rilevante gravità possano mettere a rischio i diritti ineludibili dei minori stessi.
Si ricorda ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale che la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale determina il non superamento dell’anno scolastico. Tale circostanza, al fine di verificare l’elusione dell’obbligo di istruzione, sarà comunicata al Sindaco e alla Procura.
La presente circolare sarà pubblicata
● sul sito istituzionale dell’istituzione scolastica http://www.icviscontiogliastro.edu.it (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e art. 29 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 )
● alla sezione comunicazioni nel registro di classe elettronico Axios; i genitori provvederanno tempestivamente ad apporre il flag sulla presa visione.
Il Dirigente scolastico
Dott. Vincenzo Rendina
Nicolina Perrotta